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I parlamentari europei interrogano la commissione sulla marcatura immediata degli abbattimenti

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001081/2017

alla Commissione

Articolo 130 del regolamento

Renata Briano (S&D), Lara Comi (PPE), Salvatore Cicu (PPE), Paolo De Castro (S&D), Remo Sernagiotto (ECR) e Damiano Zoffoli (S&D)

Oggetto:      Eventuale obbligo di segnare il capo subito dopo l’abbattimento

 

Tenuto conto del principio di proporzionalità e sussidiarietà, anche in ambito venatorio, può la Commissione europea far sapere se è vero che ha richiesto l’obbligo di segnare il capo subito dopo l’abbattimento?

È vero che questa eventuale richiesta riguarda anche la caccia da appostamento fisso?

 

 

 

IT

E-001081/2017

Risposta di Karmenu Vella

a nome della Commissione

(31.3.2017)

 

La Commissione non prevede di proporre prescrizioni legislative quali quelle descritte nell’interrogazione, che in genere si trovano nella legislazione nazionale e non nel diritto dell’UE. Ad esempio, l’Italia ha recentemente introdotto obblighi simili nella propria legislazione nazionale, più precisamente in un nuovo articolo 12-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157[1]. Queste nuove disposizioni impongono ai cacciatori di registrare il numero di esemplari di tutte le specie di uccelli, stanziali e migratrici, subito dopo l’abbattimento. Le nuove norme hanno l’obiettivo di eliminare la precedente disparità di trattamento tra specie stanziali e migratrici, al fine di migliorare sia la controllabilità dei limiti di capacità del carniere, sia le condizioni per la raccolta di dati completi e affidabili relativi ai carnieri per scopi di pianificazione. La Commissione ritiene che dette disposizioni siano pienamente in linea con quanto disposto in materia di attività venatoria sostenibile e di saggia utilizzazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva Uccelli[2]. Infine, la Commissione prevede di raccogliere informazioni sui carnieri per il periodo 2013-2018 ai sensi dell’articolo 12 della direttiva, a tal proposito le suddette prescrizioni in materia di registrazione saranno certamente un’importante fonte informativa.

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