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Statuto Arci Caccia

STATUTO ARCI CACCIA (PDF)

MIPAAF AUTORIZZAZIONE STATUTO

 

Arci Caccia – ETS

ARTICOLO 1 – NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ARCI Caccia ETS”, è una libera e democratica associazione priva di fini di lucro che si fonda sul pluralismo delle idee, sui principi universali della solidarietà, del mutualismo e dell’antifascismo, sul rispetto della pari dignità degli individui senza discriminazione in relazione alla loro appartenenza etnica, religione, lingua e genere, nel rispetto e secondo i contenuti della Costituzione italiana.

ARCI Caccia è costituita ai sensi del Codice Civile nonché del d. lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

ARCI Caccia è ente riconosciuto ai sensi ed agli effetti dell’art. 34, della legge 157/1992 e ss. mm.

Ha sede legale nel comune di Roma. La variazione della sede legale nell’ambito dello stesso comune non comporterà necessità di modifica statutaria.

La durata dell’Associazione è stabilità a tempo indeterminato.

ARCI Caccia, con le sue articolazioni regionali e territoriali, aderisce, essendone socio fondatore, alla “Federazione ARCI” contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa. Tutti i soci di ARCI Caccia aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.

Ai fini dell’attuazione delle norme previste nel presente statuto, l’associazione potrà adottare regolamenti a disciplina delle procedure di tesseramento e del volontariato, delle procedure elettorali e del funzionamento degli organi sociali. E’ inoltre prevista l’adozione di un codice etico quale strumento di esplicitazione dei valori e dei principi etico-sociali ai quali l’associazione si ispira nell’attuazione delle proprie finalità. Nel medesimo potranno essere previste norme specifiche di condotta relative all’attività venatoria.

ARTICOLO 2 – UTILIZZO DEL MARCHIO E DELLA DENOMINAZIONE DI ARCI CACCIA

Il marchio, la denominazione “ARCI Caccia” e la tessera sociale, sono marchi registrati presso l’ufficio italiano marchi tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Proprietario esclusivo del marchio e dei relativi diritti di utilizzo è ARCI Caccia. Hanno diritto di utilizzo del marchio e della denominazione le associazioni che sono riconosciuti livelli regionali e territoriali di ARCI Caccia. L’utilizzo del marchio può essere sospeso per indegnità, inopportunità, accertate gravi e reiterate violazioni statutarie. ARCI Caccia si riserva tutte le azioni legali per la tutela del marchio con le connesse azioni di risarcimento dei danni morali e materiali.

ARTICOLO 3 – SCOPI E FINALITA’

ARCI Caccia opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante svolgimento, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi, delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, d. lgs.  117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi.

Non persegue finalità di lucro, non consentendo la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARCI Caccia persegue la valorizzazione, la promozione, la tutela, l’organizzazione dell’attività venatoria in armonia con l’esigenza della tutela dell’ambiente e della conservazione della fauna selvatica nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali, regionali. Promuove il ruolo dei cacciatori quali componenti attivi della tutela dell’ambiente, della biodiversità e delle politiche e delle economie agricole e forestali anche attraverso la collaborazione con gli enti di protezione civile.

ARCI Caccia, promuove e realizza interventi per la conservazione e la tutela dell’ambiente e della biodiversità impegnandosi attivamente per il contrasto di pratiche del bracconaggio e dello sfruttamento irresponsabile delle risorse naturali.

Negli stessi ambiti e per le medesime finalità, cura la promozione e la realizzazione di studi, ricerche e programmi di formazione nonché attività educative, formative e culturali rivolte alla promozione del rispetto e alla tutela dell’ambiante e della salvaguardia degli habitat.

Realizza inoltre attività sportive e ricreative nei settori della cinofilia, del tiro sportivo, della falconeria, dell’escursionismo, della pesca sportiva, compresa l’attività didattica.

L’associazione potrà assumere la gestione di aree naturali, aree protette, oasi, riserve, parchi, strutture di recupero e riabilitazione per la fauna selvatica e gli animali in genere, nonché di altre strutture coerenti con l’attuazione delle attività e delle finalità dell’associazione.

Per la realizzazione delle proprie attività e finalità potrà stipulare accordi, protocolli e convenzioni con soggetti pubblici e privati, nonché con enti di protezione civile, di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive. Potrà assumere partecipazione in enti anche di natura societaria purchè aventi qualifica di ente di Terzo settore e comunque privi di fini di lucro.

ARCI Caccia coordina ed organizza l’attività degli iscritti anche attraverso i livelli di organizzazione regionale e territoriale. Rappresenta, tutela e coordina i livelli di organizzazione regionali e territoriali rispetto all’attuazione delle finalità istituzionali ed ai servizi ad esse connessi.

ARCI Caccia persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, del d. lgs.  117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 d. lgs. 117/2017;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L’Associazione potrà esercitare, ai sensi dell’Art. 6, del d. lgs.  117/2017, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dall’organo di amministrazione di cui al successivo articolo 18, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7, del medesimo decreto.

ARTICOLO 4 –SOCI

Il numero di soci è illimitato. Possono diventare soci ARCI Caccia tutte le persone fisiche, indipendentemente dalla propria identità di genere, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa, che, approvandone lo statuto, ne condividono le finalità e gli scopi.

Gli aspiranti soci presentano domanda di adesione al livello territoriale, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti, al codice etico e alle deliberazioni degli organi sociali nonché dell’assenza delle condizioni di incompatibilità previste dal codice etico.

Alla domanda di adesione dovrà darsi esito entro un massimo di trenta giorni. Qualora la domanda sia accolta, ne sarà data comunicazione al socio mediante consegna della tessera sociale. L’iscrizione si perfeziona con il versamento della quota sociale. Il socio, la cui iscrizione si sia perfezionata, sarà annotato nel libro degli associati. L’iscrizione decorre dalle ore 24.00 del giorno di effettivo versamento della quota.

Nel caso di mancata positiva risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione, la domanda deve intendersi rigettata.

In tutti i casi di rigetto, l’interessato potrà presentare ricorso entro 60 giorni al collegio nazionale dei garanti.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento annuale vincolante a sostegno economico dell’Associazione. Non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Per l’attuazione delle norme statuarie inerenti il tesseramento, è prevista l’adozione di un regolamento del tesseramento e delle adesioni.

ARTICOLO 4 bis – SOCI PERSONE GIURIDICHE

Possono aderire ad ARCI CACCIA le persone giuridiche riconosciute e non riconosciute, costituite in forma di associazione senza scopo di lucro che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalle ARCI Caccia.

Le persone giuridiche aderiscono per il tramite del livello territoriale di riferimento, individuata in base alla sede legale dell’ente, presentando apposita istanza all’Ufficio di Presidenza provinciale.

La richiesta di adesione è presentata al livello territoriale di riferimento che delibera con le modalità ed i termini previsti dall’art. 4.

Le associazioni aderenti

  • partecipano alla vita sociale e democratica di ARCI Caccia.
  • condividono e concorrono all’attuazione delle finalità di ARCI Caccia con iniziative conformi agli scopi sociali;
  • si impegnano al versamento della quota di adesione annuale, secondo le disposizioni regolamentari approvate dai competenti organi nazionali.

Ai soci persona giuridica sono attribuiti, in proporzione ai loro soci, un numero di voti non superiore a cinque. Si applica l’art. 2733 del codice civile.

ARTICOLO 5 – diritti E DOVERI DEL SOCIO

Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri.

Gli associati hanno diritto di:

  • concorrere all’elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall’associazione;
  • eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi;
  • approvare l’eventuale documento economico di previsione e il bilancio;
  • esaminare i libri sociali previa richiesta scritta all’organo di amministrazione;
  • approvare le modifiche allo statuto nonché l’adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi calcolati a ritroso dalla data di convocazione.

I soci esercitano il diritto di voto partecipando alle assemblee dei livelli organizzativi territoriali (comitato e circoli) di riferimenti. I soci hanno diritto di eleggere i delegati che parteciperanno con diritto di voto alle assemblee dei livelli organizzativi superiori che daranno a loro volta elezione degli organismi sociali.

Gli associati sono tenuti a:

  • osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organismi dirigenti;
  • versare alle scadenze stabilite la quota sociale decisa dagli organismi dirigenti;
  • rimettere la risoluzione di eventuali controversie tra soci, tra soci ed organismi direttivi inerenti l’applicazione ovvero l’interpretazione dello statuto, dei regolamenti e delle delibere, al giudizio del collegio nazionale di garanzia.

ARTICOLO 6  – PERDITA DELLE QUALIFICA DI SOCIO

Salvo diritto di recesso, la qualifica di socio viene meno:

  • per decesso del socio;
  • per scioglimento dell’organizzazione;
  • per il mancato versamento della quota associativa annuale;
  • per espulsione.

Il socio potrà essere soggetto a provvedimento disciplinare in proporzione all’entità del fatto accertato. Si potranno applicare le sanzioni del richiamo scritto o della sospensione temporanea del socio che assuma un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi del presente statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali.

Sarà applicata la sanzione dell’espulsione nel caso in cui il socio compia reiterati atti che rappresentino gravi lesioni delle norme statutarie, regolamentari e delle delibere degli organi sociali nonché del codice etico.

I provvedimenti di disciplinari sono adottati con delibera dell’organo di amministrazione del livello territoriale che ha deliberato l’adesione del socio.

Il provvedimento che decreta l’espulsione è immediatamente esecutivo a decorrere dalla sua avvenuta comunicazione al socio. Dell’applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al socio.

I provvedimenti di espulsione devono essere comunicati obbligatoriamente e senza ritardo all’Ufficio di presidenza nazionale.

L’ufficio di presidenza del comitato nazionale, alla ricevuta notizia di una condotta del socio per la quale sia applicabile la sanzione dell’espulsione, potrà attivarsi d’ufficio acquisendo informazioni e documentazione relativa ai fatti ed adottare, in caso di inerzia del livello territoriale, il relativo provvedimento disciplinare.

Avverso le deliberazioni che applicano le sanzioni disciplinari potrà essere presentato ricorso scritto al collegio nazionale dei garanti. Il ricorso dovrà essere presentato entro il termine di quindici giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione.

ARTICOLO 7 – livelli organizzativi

Sono livelli organizzativi di ARCI Caccia:

  • il comitato nazionale;
  • i comitati regionali;
  • i comitati territoriali, di dimensione intercomunale o provinciale;
  • i circoli comunali.

Ogni livello organizzativo dell’Associazione è dotato di autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e processuale, istituisce propri organismi deliberativi secondo le norme del presente statuto. Ogni livello organizzativo risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

I loro statuti si conformano alle finalità ed ai principi di organizzazione stabiliti nel presente statuto.

ARTICOLO 8 – ORGANISMI di arci caccia

Sono organi dell’associazione:

  • l’assemblea congressuale;
  • il consiglio;
  • l’ufficio di presidenza.
  • il presidente

Sono organi di garanzia:

  • il collegio dei garanti;
  • il collegio dei sindaci revisori, ovvero il revisore di cui all’art. 31 d. lgs. 117/2017 ove ne ricorrano i presupposti;
  • l’organo di controllo di cui all’art. 30 d. lgs. 117/2017 ove ne ricorrano i presupposti.

Le competenze degli organismi sociali sono individuate secondo quanto previsto dall’art. 25 del d. lgs. 117/2017 ed anche ai sensi del comma 2, del medesimo articolo 25 d. lgs. 117/2017.

ARTICOLO 9 – IL COMITATO NAZIONALE

Il livello nazionale esprime e garantisce l’unità dell’associazione coordinando, valorizzando, tutelando e promuovendo l’azione dei comitati regionali e dei livelli territoriali nelle regioni in cui non siano costituiti i livelli regionali.

Definisce l’indirizzo delle politiche associative nel rispetto dello statuto, delle delibere congressuali e dei regolamenti dell’associazione.

E’ competenza del livello nazionale definire i programmi strategici del tesseramento ed i criteri di riparto delle risorse a favore dei comitati regionali secondo principi non discriminatori e tenendo conto del numero di soci.

ARTICOLO 10 – COMITATI REGIONALI

I comitati regionali esprimono e garantiscono la direzione politica e organizzativa dell’Associazione nella territorio della Regione. Sono costituiti in forma di associazione priva di scopo di lucro.

Coordinano, valorizzano, tutelano e promuovono l’azione dei comitati territoriali.

Hanno il compito di presidiare la corretta conduzione della vita associativa dei comitati territoriali sulla base delle norme statutarie e dei regolamenti sociali. Verificano il rispetto delle norme statutarie e dei principi democratici che reggono il funzionamento dei comitati territoriali.

I comitati regionali propongono l’istituzione di nuovi comitati territoriali definendone gli ambiti geografici di competenza. Sulla proposta si esprime l’organismo di amministrazione nazionale.

E’ competenza del livello regionale individuare i criteri di riparto delle risorse a favore dei livelli territoriali secondo criteri non discriminatori e tenendo conto del numero di soci.

Il Comitato Regionale è strumento di costante relazione e raccordo tra i territori e il livello nazionale. Sviluppa i rapporti con l’ente Regione e rappresenta l’associazione nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale.

Gli statuti ed i regolamenti dei comitati regionali si conformano alle finalità ed alle attività espresse nello statuto di ARCI Caccia, ai sensi del precedente articolo 3, nonché ai criteri di organizzazione democratica ed elettività delle cariche sociali ed ai principi di uguaglianza e pari opportunità di tutti i soci, recependo nei propri statuti le previsioni del presente statuto.

ARTICOLO 11 – COMITATI e CIRCOLI TERRITORIALI

I comitati territoriali ed i circoli sono livello di organizzazione territoriale di ARCI Caccia. Sono costituiti in forma di associazione priva di fine di lucro.

I comitati territoriali ed i circoli rappresentano l’associazione ARCI Caccia nei territori di loro competenza, ove svolgono attività conformi a quanto previsto dal presente statuto e provvedono a coordinare la partecipazione degli associati.

Gli statuti ed i regolamenti dei comitati territoriali e dei circoli si conformano alle finalità espresse nello statuto di ARCI Caccia ai sensi del precedente articolo 3, nonché ai criteri di organizzazione democratica ed elettività delle cariche sociali ed ai principi di uguaglianza e pari opportunità di tutti i soci, recependo nei propri statuti le previsioni del presente statuto.

ARTICOLO 12 – ORGANISMI DEI COMITATI REGIONALI, TERRITORIALI E DEI CIRCOLI

In conformità a quanto previsto dal presente statuto, sono organismi dei livelli regionali e territoriali:

  1. l’assemblea, quale organo sovrano dell’associazione. E’ competenza dell’assemblea l’elezione e la revoca degli organismi sociali, esprimersi in materia di responsabilità dei componenti gli organi sociali, l’approvazione delle modifiche all’atto costitutivo e dello statuto, esprimersi in merito ad operazioni straordinarie e allo scioglimento dell’associazione, l’approvazione dei regolamenti, l’approvazione del bilancio, esprimersi in merito al ricorso avverso il provvedimento di espulsione disciplinare del socio salvo l’attribuzione della competenze al collegio dei garanti. Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci secondo quanto previsto dal presente statuto.
  2. l’ufficio di presidenza, quale organo di amministrazione. Nei livelli territoriali provvede, tra l’altro, all’ammissione dei soci ai sensi e secondo le previsioni dell’articolo 4 del presente statuto, determinando l’insorgere della qualifica di socio ARCI Caccia, ai sensi del medesimo articolo 4;
  3. il Presidente, che ha la legale rappresentanza dell’associazione. Esercita funzione di stimolo all’azione associativa e di coordinamento sul territorio di competenza. Propone l’affidamento di deleghe ed incarichi ai componenti dell’organo di amministrazione e indica i vice presidenti da sottoporre ad elezione.
  4. il collegio dei garanti, ove previsto, esercita le competenze di cui al successivo articolo 24;
  5. il collegio dei sindaci revisori, che esercita le competenze di cui al successivo articolo 23. Per i soggetti costituiti nella forma di ente di Terzo settore, saranno istituiti l’organo di controllo ed il revisore di cui agli artt. 30 e 31 d. lgs. 117/2017, al ricorrere dei previsti presupposti.

Ai sensi dell’art. 25, comma 2, d. lgs. 117/2017, sarà facoltà dei comitati regionali e territoriali con numero di soci superiore a cinquecento persone fisiche organizzare l’assemblea prevedendo un’assemblea congressuale a cadenza quinquennale, munita delle competenze previste all’art. 16 del presente statuto, e un consiglio, composto dai soci eletti dall’assemblea congressuale ed avente le competenze di cui al successivo articolo 17.

E’ facoltà dei comitati regionali istituire, quale organo meramente consultivo, il consiglio dei presidenti dei comitati territoriali con le funzioni di cui al successivo articolo 20.

I comitati regionali, territoriali ed i circoli recepiscono nel proprio statuto le modalità di convocazione degli organismi prevista dal successivo articolo 13 ed adottano i criteri democratici e di partecipazione di cui al successivo articolo 14. Istituiscono i libri sociali di cui all’articolo 15, riconoscendo ai soci il diritto di visione degli stessi.

ARTICOLO 13 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANISMI

Le convocazioni degli organismi deve avvenire per iscritto e in forma individuale con preavviso di almeno 15 giorni, indicando data, ora, luogo e ordine del giorno. Dovranno essere applicati modalità che consentano la più ampia partecipazione dei componenti e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.

Ai sensi dell’art. 24, comma 4, d. lgs. 117/2017, possono essere adottate modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota adottando a tal fine specifica disciplina mediante regolamento.

ARTICOLO 14 – DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

Le decisioni degli organismi dirigenti sono validamente assunte, di norma, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E’ richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti nei casi di:

  • approvazione del bilancio e sue variazioni;
  • elezione e revoca degli organismi dirigenti;
  • approvazione dei regolamenti;
  • approvazione delle modifiche statutarie. Per le delibere di modifiche statutario consistenti nel mero recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente la maggioranza degli intervenuti.
  • delibere relativa ad operazioni straordinarie.

Le delibere di scioglimento dell’associazione sono assunte alla presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere degli organismi sono immediatamente esecutive, salva diversa previsione dello statuto, dei regolamenti.

ARTICOLO 15 – LIBRI SOCIALI

L’associazione istituisce i seguenti libri sociali:

  • libro delle adunanze e delle delibere congressuali, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  • libro delle adunanze e delle delibere del consiglio;
  • libro delle adunanze e dell’ufficio di presidenza;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro generale degli associati. Ai fini della qualifica di cui all’art. 34, legge 157/1992 e degli adempimenti connessi alla pratica venatoria e senza che ciò vada a costituire discriminazione alcuna nel trattamento dei soci e nei diritti ed obblighi agli stessi attribuiti, l’associazione provvederà ad istituire specifico registro dei soci che svolgano attività venatoria.

I libri sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione.

Saranno inoltri istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri sociali. Il socio che intenda esercitare il diritto di visione o verifica dei libri sociali è tenuto farne richiesta scritta all’organo di amministrazione. La richiesta dovrà essere presentata personalmente dal socio che ne abbia interesse e dovrà essere motivata. La richiesta sarà approvata dall’organo di amministrazione e la decisione sarà immediatamente comunicata, senza formalità, al richiedente che potrà prendere visione dei libri sociali presso la sede sociale dell’associazione entro 7 giorni dalla comunicata accettazione della richiesta, senza aggravio di tempi e costi a carico dell’associazione.

Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l’organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale.

ARTICOLO 16 L’ASSEMBLEA CONGRESSUALE

L’assemblea congressuale è l’organo sovrano dell’associazione. E’ costituita dai delegati eletti dai soci nelle assemblee dei livelli territoriali in proporzione al numero dei loro iscritti.

Ciascun delegato ha diritto ad un solo voto essendo espressamente riconosciuto ed applicato il principio del voto singolo. Non sono ammessi trasferimento di deleghe.

Il presidente ed il segretario dell’assemblea congressuale vengono eletti dai delegati; la redazione del verbale della riunione è a cura del segretario dell’assemblea congressuale.

Lassemblea congressuale ordinaria viene indetta di norma ogni cinque anni dal Consiglio uscente ed è formalmente convocata dal presidente. L’assemblea congressuale è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza dei delegati con diritto di voto e delibera con la maggioranza dei presenti.

L’assemblea congressuale ordinaria elegge il consiglio, il collegio dei garanti, il collegio dei sindaci revisori di cui all’art. 18 laddove non ricorrano i requisiti per la nomina del revisore di cui all’art. 31 d. lgs, 117/2017, approva gli indirizzi politico-istituzionali e strategici da realizzare nel mandato. Delibera su ogni altro argomento devoluto alla stessa.

L’assemblea congressuale resta in carica per la durata del mandato al fine di provvedere all’elezione in sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale nel caso in cui il loro numero si riduca di almeno 1/3. In tal caso, sarà compito dell’Ufficio di Presidenza darne convocazione senza ritardo e con le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento elettorale. L’elezione dei consiglieri in sostituzione potrà essere adottata in seconda convocazione con la maggioranza dei delegati presenti.

L’assemblea congressuale è convocata in forma straordinaria, se richiesto da 2/3 dei soci ovvero quando sono posti all’ordine del giorno la modifica dello statuto, operazioni straordinarie ovvero lo scioglimento dell’associazione.

L’assemblea congressuale straordinaria è validamente costituito alla presenza di almeno 3/4 dei delegati con diritto di voto e delibera con la maggioranza dei presenti.

Quanto alle modifiche statutarie, esse possono essere approvate alla presenza della maggioranza dedelegati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l’attuazione delle norme previste nel presente regolamento è prevista l’adozione di un regolamento elettorale.

ARTICOLO 17 CONSIGLIO NAZIONALE

Il consiglio nazionale è il massimo organo di indirizzo dell’Associazione tra un congresso e l’altro. E’ eletto dall’assemblea congressuale. I suoi componenti restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Ciascun componente ha diritto ad un solo voto essendo espressamente riconosciuto ed applicato il principio del voto singolo. Non sono ammesse deleghe.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal vice presidente vicario.

Il Consiglio ha il compito di:

  • eseguire le decisioni congressuali;
  • eleggere e revocare il Presidente;
  • eleggere, su proposta del Presidente, e revocare l’ufficio di presidenza e i vice presidenti;
  • nominare e revocare, alla ricorrenza dei requisiti previsti, rispettivamente, dagli artt. 30 e 31 d. lgs. 117/2017, l’organo di controllo e l’organo di revisione legale dei conti;
  • discutere e approvare i regolamenti;
  • delibera sulla quota associativa annuale;
  • delibera in merito alla partecipazione ad imprese aventi qualifica di Ente di Terzo settore;
  • discutere e approvare il programma annuale di attività;
  • discutere e approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il rendiconto economico e finanziario ovvero il bilancio di cui all’art. 13, d. lgs.  117/2017 e, laddove ne ricorrano i presupposti, il bilancio sociale di cui all’art. 14 d. lgs.  117/2017;
  • convocare l’assemblea congressuale ordinaria o straordinaria, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
  • decidere la partecipazione ad imprese o ad altri in enti pubblici o privati anche di natura societaria purchè aventi qualifica di ente di Terzo settore e comunque privi di fini di lucro;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  • deliberare in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto.

Al Consiglio è conferita la facoltà di deliberare le modifiche allo statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti e inderogabili.

Le riunioni del consiglio sono validamente costituite, in prima convocazione, alla presenza della maggioranza degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione sono assunte qualunque sia il numero degli intervenuti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E’ comunque necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed il voto favorevole dei presenti per i seguenti atti:

  • approvazione dei documenti economici di cui all’art. 26 e loro variazioni;
  • elezione e revoca degli organismi dirigenti;
  • approvazione dei regolamenti;

Per le delibere di modifiche statutario consistenti nel mero recepimento di intervenute novità normative vincolanti potranno essere assunte con alla presenza della maggioranza degli intervenuti.

Su proposta dell’ufficio di presidenza, il consiglio può istituire commissioni, gruppi di lavoro e gruppi di studio e comitati scientifici sia temporanei che permanenti, in coerenza con il programma di attività, definendone il mandato e i criteri di composizione.

Nel caso in cui il collegio dei garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esaurisca le proprie possibilità di sostituzione dei componenti decaduti, al consiglio è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, a nominare il sostituto.

Il consiglio è convocato dal presidente del consiglio sentito l’ufficio di presidenza oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’organo di amministrazione non hanno voto.

Il consigliere che sarà assente ingiustificatamente a tre riunioni del consiglio nazionale sarà dichiarato decaduto.

ARTICOLO 18 – UFFICIO DI PRESIDENZA

L’ufficio di presidenza è eletto dal consiglio tra i soci su proposta del Presidente. L’ufficio di presidenza resta in carica per la durata del consiglio dal quale è stato eletto. I suoi componenti sono rieleggibili.

L’assunzione della carica di componente l’ufficio di presidenza è subordinata al fatto di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 2382 del codice civile.

L’ufficio di presidenza è l’organo di amministrazione dell’associazione ai sensi dell’art. 26, del d. lgs.  117/2017. Assicura il governo e la direzione politica dell’associazione, anche attraverso l’attribuzione di deleghe e incarichi specifici ratificati dal consiglio che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.

All’ufficio di presidenza sono attribuiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’associazione. Sono competenze dell’ufficio di presidenza:

  • Assicurare il coordinamento generale del programma e del funzionamento organizzativo;
  • Curare la tenuta dei libri sociali degli organismi direttivi;
  • Elaborare l’eventuale proposta di documento economico di previsione;
  • Elaborare il rendiconto ovvero il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, ai sensi dell’art. 13 d. lgs.  117/2017;
  • Elaborare l’eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall’art. 14, del d. lgs.  117/2017.
  • individuare le attività diverse di cui all’articolo 6, del d. lgs. 117/2017 da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell’Art. 13, comma 6, d. lgs. 117/2017, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio,
  • proporre al consiglio le commissioni di lavoro o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione;
  • obbligare cambiariamente l’associazione;
  • concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
  • compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
  • transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
  • Deliberare l’assunzione di obbligazioni nei confronti di soggetti pubblici e privati;
  • Indica i delegati di ARCI Caccia in seno a enti nazionali e internazionali ai quali l’associazione partecipi;
  • promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati; costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell’Associazione di cui all’artt. 3 informandone il Consiglio.
  • L’ufficio di presidenza darà informazione al Consiglio, nella prima seduta utile, degli atti più rilevanti.

Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio per:

  • acquistare, vendere e permutare beni immobili;
  • assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

L’ufficio di presidenza è convocato dal presidente secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno, di norma, definiti nella riunione precedente per la successiva, tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno.

L’ufficio di presidenza può delegare singoli componenti al compimento di singoli atti o di una serie di atti, fissandone limiti e durata.

ARTICOLO 19 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il presidente pro tempore ha la legale rappresentanza dell’associazione. È eletto dal consiglio nazionale all’interno dei suoi componenti. Sono previsti tre vice presidenti eletti dal consiglio tra i suoi componenti e individuati su proposta del presidente. Il presidente ed i vice presidenti permangono in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio nazionale del quale fanno parte e sono rieleggibili.

Il presidente può adottare decisioni per i casi di adempimenti urgenti ed indifferibili.

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Presidente convoca e dirige le riunioni dell’ufficio di presidenza. Esegue le delibere dell’assemblea congressuale, del consiglio e dell’ufficio di presidenza. Può invitare al Consiglio e all’Ufficio di Presidenza, le persone la cui partecipazione sia ritenuta particolarmente utile.

I vice presidenti coadiuvano il presidente nell’esercizio delle proprie funzioni. Il presidente può affidare ai VicePresidenti specifiche funzioni. Tra questi viene nominato, su proposta del presidente, il vice presidente vicario che assumerà anche la funzione di presidente del consiglio nazionale.

In caso di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, le sue funzioni ed i suoi poteri sono assunti dal vice presidente vicario. In caso di impedimento definitivo, il vice presidente vicario dovrà provvedere alla convocazione del Consiglio nazionale entro 30 giorni al fine dell’elezione del presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, viene convocato, a cura dello stesso o del Vice Presidente vicario, qualora il Presidente fosse impossibilitato o si rifiutasse, il Consiglio nazionale entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni ponendo all’ordine del giorno l’elezione del presidente; nelle more della nomina del nuovo Presidente, l’ordinaria amministrazione sarà assicurata dal Presidente dimissionario oppure dal vice presidente vicario.

ARTICOLO 20 CONSIGLIO DEI PRESIDENTI REGIONALI

E’ istituito il consiglio dei presidenti dei comitati regionali quale organo meramente consultivo. Ne fanno parte i presidenti dei comitati regionali. Il consiglio dei presidenti è convocato e presieduto dal presidente dell’associazione.

ARTICOLO 21 – SCIOGLIMENTO DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA REGIONALE E TERRITORIALE

L’Ufficio di presidenza nazionale, previa consultazione dell’Ufficio di presidenza regionale, può proporre lo scioglimento dell’organo di amministrazione del comitato territoriale e del circolo quando questo venga meno, per gravi carenze, alle sue funzioni ovvero compia atti o adotti provvedimenti contrari ai principi di ARCI Caccia per come espressi nello statuto, nei suoi regolamenti e nel codice etico. A tal fine, l’Ufficio di presidenza, anche mediante un suo componente a ciò delegato, potrà eseguire ispezioni e potrà richiedere le informazioni e la documentazione necessarie ai fini istruttori. Sulla proposta di scioglimento delibererà il Consiglio nazionale.

Per analoghi motivi e con le medesime modalità, l’Ufficio di Presidenza nazionale ha facoltà di proporre, mediante autonoma valutazione, lo scioglimento dell’Ufficio di presidenza regionale.

La delibera di scioglimento deve essere comunicata ai componenti dell’organismi in carica.

La delibera di scioglimento adottata ai sensi del precedente comma dovrà prevedere la convocazione, entro 30 giorni, del competente organismo per l’elezione del nuovo organo di amministrazione.

Nel periodo successivo l’assunzione della delibera di scioglimento, e fino a nuova elezione, l’organo di amministrazione decaduto resta in carica con poteri limitati all’ordinaria amministrazione.

Avverso la delibera di scioglimento potrà essere fatto ricorso, entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione, al collegio di garanzia.

ARTICOLO 22 – COMMISSARIAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE E TERRITORIALE

L’Ufficio di presidenza nazionale, d’intesa con l’Ufficio di presidenza regionale, può proporre lo scioglimento del Consiglio dei livelli territoriali quando questo, per gravi carenze, venga meno alle sue funzioni ovvero compia atti o adotti provvedimenti contrari ai principi di ARCI Caccia per come espressi nello statuto, nei suoi regolamenti e nel codice etico. A tal fine, l’Ufficio di presidenza, anche mediante un suo componente a ciò delegato, potrà eseguire ispezioni e potrà richiedere le informazioni e la documentazione necessarie ai fini istruttori. Sulla proposta di scioglimento delibererà il Consiglio nazionale.

Per analoghi motivi e con le medesime modalità, l’Ufficio di Presidenza nazionale ha facoltà di proporre, mediante autonoma valutazione, lo scioglimento del consiglio regionale.

Unitamente alla delibera di scioglimento è nominato un commissario che assumerà la legale rappresentanza dell’associazione.

Avverso la delibera di scioglimento potrà essere fatto ricorso, entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione, al collegio di garanzia. Il ricorso non sospende l’esecutività della delibera.

ARTICOLO 23 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato nel caso in cui non ricorrano i requisiti per la nomina del revisore legale dei conti di cui agli art. 31, d. lgs. 117/2017.

Il Collegio dei Revisori è organo di controllo contabile. Si compone di 3 effettivi e 2 supplenti eletti dall’assemblea congressuale anche tra persone non socie e muniti di comprovate competenze pertinenti alle funzioni attribuite. Il Collegio dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Elegge tra i propri componenti effettivi il presidente che dovrà essere iscritto al registro dei revisori contabili.

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Collegio dei Revisori:

  • esprimere pareri di legittimità in atti di natura patrimoniale;
  • controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
  • presentare al consiglio una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo.
  • esercitare il controllo contabile.

I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori del consiglio senza diritto di voto.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 24 COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna; si compone di membri 3 effettivi e 2 supplenti eletti dall’assemblea congressuale anche tra persone non socie e munite di comprovate competenze. Il Collegio dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Elegge tra i propri componenti effettivi il presidente.

Esso ha il compito di:

  • dirimere le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi;
  • dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti;
  • interviene negli altri casi previsti dal presente statuto.

L’intervento del Collegio dei Garanti avviene a seguito di ricorso di parte. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all’inizio dell’istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo diverso provvedimento motivato espresso dal Collegio.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l’ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello regionale ovvero nel livello organizzativo immediatamente sotto ordinato laddove non sia presente il collegio di garanzia.

I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. Il Collegio dei Garanti, per le necessità connesse al proprio ufficio ha accesso ai libri sociali.

Per l’attuazione delle norme e dei procedimenti di cui al presente articolo l’associazione potrà dotarsi di regolamento del collegio dei garanti approvato del Consiglio.

ARTICOLO 25 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Alla ricorrenza dei requisiti richiesti dall’art. 30, d. lgs. 117/2017, è nominato l’organo di controllo di cui al citato articolo, anche in forma monocratica.

Ai sensi ed agli effetti dell’art. 30, d. lgs. 117/2017, sono competenze proprie dell’organo di controllo:

  • vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 231/2001 laddove applicabili, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  • monitorare dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs.  117/2017, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 d. lgs.  117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Ai componenti dell’Organismo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.

Nel caso in cui venga istituito organo di controllo monocratico questo deve essere scelto tra gli appartenenti alle categorie di cui all’art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso in cui venga nominato organismo di controllo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma 2, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Allo stesso saranno attribuite le funzioni del collegio dei revisori previste dal precedente art. 26 nel caso in cui non sussista l’obbligo di nomina del revisore legale dei conti di cui all’art. 31 d. lgs. 117/2017.

Alla ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 31, d. lgs.  117/2017, le funzioni di revisione legale dei conti potranno essere devolute, ai sensi dell’art. 30, comma 6, all’organo di controllo di cui al presente articolo. L’organo di controllo, se monocratico dovrà essere formato da soggetto avente i requisiti di cui all’art. 2397, comma 2 c.c. Se costituito in forma collegiale dovrà essere composto da revisori legali iscritti nell’apposito albo.

In alternativa, l’associazione potrà conferire la funzione di revisione legale dei conti ad un revisore esterno ovvero ad una società di revisione iscritti nel relativo albo.

ARTICOLO 26 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L’Ufficio di presidenza predispone:

  • il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dal Consiglio entro l’inizio dell’esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento;
  • il bilancio di esercizio di cui all’art. 13, d. lgs. 117/2017, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio entro 4 mesi dal termine dell’esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento. Nei limiti previsti dall’art. 13, d. lgs. 117/2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
  • Il bilancio sociale, nei casi previsti dall’art. 14, d.lgs.  117/2017, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ARTICOLO 27 FONTI DI FINANZIAMENTO E RISORSE

Fermi restando i criteri ed i limiti previsti per le attività diverse, nonche lo scopo non lucrativo dell’associazione, di cui articolo 3 del presente statuto, le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:

  • le quote sociali annuali versate dai soci;
  • i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
  • i proventi derivanti dalla gestione diretta delle attività espressione dell’oggetto sociale;
  • i contributi pubblici e privati;
  • le erogazioni liberali;
  • le raccolte fondi;
  • proventi delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6, del d. lgs. 117/2017;
  • ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

ARTICOLO 28 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

  • beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
  • eccedenze degli esercizi annuali;
  • erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
  • partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 29 – LAVORO E VOLONTARIATO

L’associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L’associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d. lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l’attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all’art. 17 d. lgs. 117/2017. Sono esclusi rimborsi spese forfetari.

L’associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell’associazione che prestano attività in maniera non occasionale.

Le cariche sociali sono gratuite. Tale regime consente di distinguere gli organi politico-istituzionali operanti quali volontari, dai soggetti che, internamente ed esternamente, svolgono attività e funzioni di lavoro subordinato o parasubordinato per conto dell’associazione.

ARTICOLO 30 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49, del d. lgs.  117/2017 lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto, solo da un’assemblea Congressuale appositamente convocata. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad altro ente di Terzo settore secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

L’estinzione o scioglimento di un livello regionale o territoriale dovrà essere adottato con le medesime modalità previste al precedente capoverso, fatta eccezione per l’applicazione dell’art. 49 CTS ai soli enti di Terzo settore. Il patrimonio del livello regionale o territoriale estinto o sciolto dovrà essere devoluto al livello superiore di ARCI Caccia. Nel caso in cui l’ente cessato abbia natura di ente di Terzo settore, la devoluzione dovrà essere eseguita a favore del livello sovraordinato avente qualifica di ETS.

Norme finali e transitorie

ARTICOLO 31 – MODIFICHE STATUTARIE PER ADEGUAMENTO AL D. LGS. 117/2017

Ferma restando la facoltà di deliberare integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti e inderogabili attribuita al Consiglio dall’art. 14 del presente di statuto, con le medesime modalità è altresì conferita al Consiglio la facoltà di deliberare integrazioni o modifiche statutarie limitatamente a quelle necessarie al perfezionamento della trasmigrazione e all’iscrizione nel costituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 32 – DIFFERIMENTO EFFICACIA

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’iscrizione nel medesimo si applicheranno e produrranno effetti a decorrere dal momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante e l’Associazione vi sia iscritta.

ARTICOLO 33 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, si applicano le norme del d. lgs. 117/2017 e ss. mm. e, in quanto compatibili, le norme del  Codice civile.

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