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federazione arci

 

Dichiarazione di Missione

Circolarità dei soci Federazione Arci

Statuto Nazionale della Federazione ARCI
(Approvato al Congresso tenutosi a Roma il 16 dicembre 2011)

PREMESSA

L’ARCI ha le sue radici nella tradizione di solidarietà e di mutualismo propria del movimento
operaio italiano, arricchita dall’impegno democratico dei cittadini nella costruzione della
Repubblica, fondata sulla Resistenza anti fascista e sulla Carta Costituzionale cui essa ha dato vita.
L’ARCI (Associazione Ricreativa Culturale Italiana) è stata fondata a Firenze il 26 maggio 1957, ed è
riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 1967, n. 1017022/112000A, come
Ente a carattere assistenziale. Ha sede sociale in Roma, nei locali messi a disposizione dalle singole
Associazioni federate. L’ARCI non persegue fini di lucro.

Titolo I

DEFINIZIONE E FINALITA’

Art. 1
L’ARCI è un’Associazione nazionale che si organizza nella forma di una federazione di associazioni
a carattere nazionale, costituita ai sensi dell’art. 36 C.C. e segg., ispirata ad una cultura democratica,
laica, non violenta e multietnica. E’ impegnata nella promozione della difesa dell’ambiente,
nell’attività di protezione civile e difesa della salute, nella promozione e realizzazione del servizio
civile per i giovani italiani e stranieri residenti e nel riconoscimento delle differenti espressioni della
sessualità, nonché di promozione di una cultura di pari opportunità.
La federazione ARCI è costituita al fine di tutelare, e preservare nel tempo, il patrimonio ideale e
culturale dell’ARCI, nonché di promuovere l’adozione ed il rispetto di principi e regole comuni di
riferimento da parte delle Associazioni federate, ispirati alla Storia associativa dell’ARCI, per la
promozione della salute fisica e l’elevazione morale ed intellettuale dei lavoratori nonché per la
loro assistenza nel campo sociale mediante attività di carattere ricreativo, educativo, culturale,
turistico, sportivo, assistenziale e previdenziale, ai fini, particolarmente della migliore utilizzazione
del tempo libero dal lavoro.
L’ARCI, ai fini di cui al punto precedente, contribuisce alla diffusione del pluralismo dei soggetti
sociali che operano per gli interessi della collettività; promuove il valore della solidarietà come
affermazione dei diritti dei cittadini; promuove la crescita di una democrazia partecipata;
promuove la crescita e lo sviluppo dell’economia sociale e del Terzo Settore; promuove e
valorizza l’attività volontaria come strumento di cittadinanza attiva; promuove l’impegno per la
pace e la cooperazione fra tutti i popoli, e la riduzione degli armamenti; promuove le attività di
cooperazione allo sviluppo e dei rapporti internazionali fra i popoli; promuove il riconoscimento
della libera espressione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere; tutela e riconosce
come proprio patrimonio le libertà, i diritti e le autonomie delle minoranze etnolinguistiche
nazionali e più in generale di tutte le identità culturali, di tutte le etnie extranazionali che vivono e
operano nella società civile; contribuisce a salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico,
linguistico e il libero dispiegarsi delle identità culturali regionali.
Art. 2
L’ARCI opera attraverso le associazioni ad essa federate negli ambiti sociali indicati dalle finalità
statutarie delle stesse.

Titolo II

LA FORMA ASSOCIATIVA

Art. 3
L’ARCI è una federazione di associazioni e si qualifica come il soggetto istituzionale risultante dal
processo di sviluppo dell’ARCI.
Ad essa pertanto possono aderire solo soggetti provenienti dall’esperienza associativa
storicamente riconducibile all’ARCI.
Sono parti costitutive della Federazione le Associazioni con le loro basi associative e i loro iscritti.
Dette Associazioni sono tenute a riportare sulle proprie tessere sociali il marchio della federazione
Arci o la dizione “Associazione federata Arci”.
Art. 4
Le Associazioni nazionali federate mantengono la propria autonomia politica, statutaria,
organizzativa, amministrativa e patrimoniale e contribuiscono direttamente alla realizzazione delle
attività riconducibili alla federazione ARCI.
Nondimeno la partecipazione alla Federazione delle associazioni nazionali federate e delle strutture
circolistiche affiliate è subordinata all’esistenza di un atto costitutivo e di uno statuto redatti
secondo le norme di legge in vigore e compatibili con le finalità e gli scopi perseguiti dalla
federazione ARCI. In particolare esse s’impegnano all’osservanza dei seguenti principi inderogabili:
– divieto di distribuzione degli utili in qualsiasi forma;
– uniformità della disciplina del rapporto associativo, con esplicita esclusione di limitazioni
per il socio connesse alla temporaneità dell’iscrizione e pertanto equivalenza di diritti per
tutti i soci, garantendo ad essi la partecipazione alla vita associativa, libera eleggibilità degli
organi amministrativi;
– redazione e approvazione dei rendiconti sociali;
– intrasferibilità della quota o contributo associativo;
– devoluzione in caso di scioglimento del sodalizio ad altra associazione con analoghe
finalità, ovvero a fini di pubblica utilità.

Titolo III

IL SISTEMA ISTITUZIONALE

Art. 5
La federazione ARCI opera sul territorio attraverso le Associazioni federate e le strutture
circolistiche ad esse affiliate.
I circoli aderenti alle Associazioni federate sono pertanto luoghi istituzionali nei quali si esprime
appieno la vita associativa della Federazione.
Per questi motivi, e in virtù di quanto espresso dal precedente art. 3, i circoli affiliati alle
Associazioni federate ARCI fruiscono dei benefici connessi al riconoscimento ministeriale ARCI di
cui alla premessa del presente statuto.
Art. 6
I soci delle Associazioni federate sono a tutti gli effetti soci della federazione ARCI e, attraverso le
forme di democrazia partecipativa delle stesse, partecipano al Congresso nazionale della
Federazione, all’elezione – come elettorato attivo e passivo – degli organismi dirigenti e di
controllo, all’approvazione – ed eventuali successive modifiche – di statuto, regolamenti e
rendiconti.
Art. 7
Il Congresso nazionale ordinario della federazione si svolge normalmente ogni 5 anni, secondo le
norme stabilite dal Consiglio nazionale ed è il massimo organo deliberante dell’ARCI.
Art. 8
Al Congresso nazionale della federazione partecipano con diritto di voto i delegati espressi dalle
Associazioni costituenti la Federazione, su base proporzionale e quindi in rapporto al numero
d’iscritti delle stesse, secondo le norme stabilite dal Consiglio nazionale.
Art. 9
Il Congresso nazionale ha il compito di:
– discutere, definire ed approvare il programma associativo;
– approvare le eventuali proposte di modifica dello Statuto;
– eleggere gli organi di garanzia (e di controllo);
– eleggere il Consiglio nazionale federale.
Art. 10
Il Congresso nazionale straordinario può essere convocato:
– per deliberazione del Consiglio nazionale federale approvata a maggioranza semplice dei
suoi componenti;
– su richiesta degli organi delle Associazioni federate purché in rappresentanza di oltre il 50%
del corpo sociale.
Il Congresso nazionale straordinario può deliberare solo sugli argomenti per i quali è stata chiesta
la convocazione.
Art. 11
Sono organismi nazionali della federazione ARCI:
– il Consiglio nazionale
– il Presidente nazionale
– il Collegio dei Garanti
Art. 12
Il Consiglio nazionale è il massimo organismo di direzione politica della federazione ed è garante
dell’unità e della continuità del patto associativo. In tale veste è l’organismo sovrano in caso di
controversie.
Art. 13
Il Consiglio nazionale è composto esclusivamente dai membri delle Associazioni federate eletti al
Congresso nazionale secondo un criterio di proporzionalità corretta.
E’ convocato di norma due volte l’anno.
Possono essere invitati ai lavori del Consiglio nazionale, senza diritto di voto, rappresentanti di
associazioni non federate all’ARCI con le quali esistono protocolli di collaborazione.
Delle riunioni sarà redatto relativo verbale, inviato in copia alle Associazioni federate, le quali
dovranno provvedere a darvi adeguata pubblicizzazione.
Art. 14
Il Consiglio nazionale ha, tra gli altri, i seguenti specifici compiti:
– verificare e garantire l’attuazione delle decisioni congressuali;
– convocare il Congresso nazionale stabilendone le norme e licenziando i materiali
preparatori;
– eleggere il Presidente;
– deliberare in ordine alla richiesta di adesione alla Federazione in conformità alle previsioni
dell’art. 3;
– prendere atto del recesso o dichiarare la decadenza o deliberare l’espulsione – su proposta
del Collegio dei Garanti – dalla Federazione delle Associazioni federate;
– definire ed approvare il programma federale;
– discutere ed approvare le modalità di partecipazione e di ripartizione delle spese necessarie
alla realizzazione del programma associativo federale tra le Associazioni federate;
– sostituire fino a 1/3 dei membri del Consiglio stesso secondo criteri di appartenenza
associativa.
Il Consiglio dovrà dotarsi di un proprio regolamento da approvare entro 90 giorni dalla data del
suo insediamento.
Art. 15
Il Presidente nazionale, eletto dal Consiglio nazionale, rappresenta ed esprime l’unità della
federazione ARCI ed ha le seguenti funzioni:
– convoca ed assicura il regolare funzionamento dei Consiglio nazionale;
– rappresenta l’ARCI anche in giudizio e verso i terzi. In ogni caso gli sono conferiti i poteri di
rappresentanza di cui al 2° comma dell’art. 36 c.c.
Art. 16
Il Collegio dei Garanti è organismo di garanzia statutaria e regolamentare.
Svolge le proprie funzioni su iniziativa dei soggetti federati interessati.
Il Collegio:
a) interpreta le norme statutarie e dà pareri agli organi nazionali sulla loro corretta
applicazione;
b) emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e risoluzioni adottate dagli
organismi dirigenti federali;
c) dà parere e riferisce al Consiglio in merito alla corretta gestione dei benefici connessi al
riconoscimento ministeriale ARCI di cui all’art. 6;
d) collabora con gli organismi di controllo delle singole Associazioni federate, e li coordina
limitatamente alle questioni inerenti la corretta applicazione del presente statuto;
e) dirime le controversie insorte tra i soggetti federati, e procede all’applicazione delle sanzioni
previste dal relativo regolamento;
f) propone al Consiglio Nazionale l’espulsione delle Associazioni federate.
E’ eletto dal Congresso nazionale tra soci, aventi specifiche comprovate competenze.
E’ composto da 3 membri.
I componenti del Collegio dei Garanti sono invitati in modo permanente ai lavori del Consiglio
nazionale. Entro 90 giorni dalla sua elezione dovrà dotarsi di specifico regolamento.
Art. 17
L’appartenenza al Collegio dei Garanti è incompatibile con la carica di Consigliere Nazionale.

Titolo IV

PATRIMONIO

Art. 18
Il marchio ARCI e i servizi connessi al riconoscimento ministeriale del 2 agosto 1967 costituiscono il
patrimonio della Federazione e come tali sono riconosciuti e utilizzati. La rescissione volontaria del
rapporto federale da parte di un’Associazione, ovvero l’esclusione della stessa dalla Federazione,
determina l’automatico e immediato divieto di utilizzare il marchio ARCI in qualsiasi forma.

Titolo V

DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

Art. 19
Di norma le decisioni del Consiglio nazionale sono valide a maggioranza semplice dei presenti. Nei
seguenti casi le decisioni sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno il 51% dei
membri effettivi, in seconda convocazione con la maggioranza semplice dei presenti:
a) elezione del Presidente;
b) approvazione delle norme congressuali;
c) delibera di espulsione, decadenza e sostituzione.
Art. 20
Le decisioni del Consiglio nazionale sono assunte di norma a scrutinio palese.
Si procederà con scrutinio segreto quando questo sia richiesto da almeno 1/5 dei presenti aventi
diritto al voto.
Art. 21
La decadenza di un’Associazione dalla federazione ARCI avviene:
– per scioglimento dell’associazione medesima;
– per recesso volontario;
– per esclusione a seguito di comportamenti in violazione di norme e/o finalità statutarie;
– per mancato rispetto degli accordi economici concordati, assunti in ambito di Consiglio
Federale

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22
In deroga a quanto disposto all’art. 11 del presente statuto, la sostituzione negli organismi della
federazione ARCI dei rappresentanti indicati dalle Associazioni aderenti avviene per presa d’atto da
parte dei rispettivi organismi a seguito di comunicazione scritta delle Associazioni d’appartenenza,
inviata al Presidente della federazione.
Attraverso analoga deroga il Consiglio Federale, con maggioranza qualificata dei 2/3, provvede, su
proposta del Presidaente, alla eventuale integrazione del collegio dei garanti a seguito di
dimissioni o recesso di uno o più dei suoi componenti.
Art. 23
Le modifiche introdotte nel presente Statuto dovranno essere recepite dalle Associazioni nazionali
federate nei rispettivi statuti.
Il Collegio dei Garanti della Federazione procederà alla verifica della regolarità dei processi di
adeguamento, al fine dell’eventuale esercizio dei poteri di cui alla lett. e), articolo 16 del presente
statuto.
Art. 24
In caso di scioglimento della federazione ARCI, l’eventuale patrimonio sarà devoluto ad altra
associazione nazionale senza finalità di lucro, in linea con tradizione storica e culturale ARCI e che
persegua analoghe finalità, e comunque per scopi di utilità generale.
Art. 25
Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide il Consiglio Nazionale a
norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

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