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Umbria: il TAR revoca la sospensiva al ricorso sul Calendario Venatorio

Il Tribunale amministrativo dell’Umbria, a seguito dell’udienza che si è svolta ieri in cui è stata esaminata l’opposizione della Regione Umbria circa il decreto cautelare 119/2022 che aveva sospeso l’avvio al 18 settembre dell’apertura generale della stagione venatoria, ha emesso oggi un’ordinanza con cui ha revocato la sospensiva, consentendo la piena attuazione del calendario venatorio 2022/2023 approvato dalla Giunta regionale. 
Lo ha comunicato l’Assessore regionale alla Caccia, che questa mattina è tornato a incontrare i rappresentanti delle associazioni venatorie umbre. 
Nel corso della riunione è stata espressa soddisfazione unanime per il pronunciamento del Tar. Un esito positivo, è stato detto, poiché viene ripristinato il calendario venatorio già precedentemente stabilito e si riconosce la qualità del lavoro svolto dalla Regione nella sua predisposizione, effettuata sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche e con adeguate motivazioni. 
Dopo la giornata del 18 settembre, in cui il prelievo, a seguito del ricorso, era stato limitato alle sole specie colombaccio, merlo e corvidi, la caccia ripartirà da sabato 24 settembre secondo quanto già definito nel calendario venatorio.

Pubblicato il 21/09/2022
N. 00120/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00492/2022 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 492 del 2022, proposto da

Associazione Italiana per il World Wide Fund Of Nature, W.W.F. Italia Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli, L.I.P.U. Odv, Legambiente Umbria Aps, Lega Anti Vivisezione – L.A.V. Onlus, Lega per l’Abolizione della Caccia, L.A.C. Onlus-Odv, Ente Nazionale Protezione Animali, E.N.P.A. Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Filippini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti

Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. Perugia 1, Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. Perugia 2, non costituiti in giudizio;
e con l’intervento di

ad opponendum:
Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Italiana Libera Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marzio Vaccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

nonché, in relazione al primo motivo di ricorso, previa concessione delle misure cautelari monocratiche ex art. 56, d.lgs. n. 104 del 2010:

– della deliberazione della Giunta regionale 25.5.2022, n. 497, recante “Proposta di Calendario venatorio stagione 2022/2023”;

– della deliberazione della Giunta regionale 5.8.2022, n. 815, recante “Calendario venatorio

stagione 2022/2023. Approvazione” e della deliberazione della Giunta regionale 10 agosto

2022, n. 847, recante “Modifica D.G.R. n. 815 del 5 agosto 2022. Calendario venatorio stagione 2022/2023. Approvazione – Sostituzione allegato”;

e, per quanto occorrer possa:

– della deliberazione della Giunta regionale 26.8.2022, n. 859, recante “Calendario venatorio

stagione 2022/23. Adozione integrazione”;

– della deliberazione della Giunta regionale 30.8.2022, n. 862, recante “Calendario venatorio

stagione 2022/23. Approvazione integrazione”;

– della deliberazione della Giunta regionale dell’8.8.2019, n. 331, recante “Piano faunistico

venatorio regionale”;

nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti, ove lesivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Umbria;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2022 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevata, preliminarmente, l’inutilizzabilità della memoria depositata dall’interveniente Associazione Libera Caccia in data 18 settembre 2022, in violazione del termine di cui all’art. 55, comma 5, cod. proc. amm., ancorché dimidiato ai sensi dell’art. 53 cod. proc. amm.;

Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase di giudizio e riservata ogni altra valutazione, di non poter accogliere l’istanza cautelare di parte ricorrente riferita alla data di apertura della stagione venatoria, considerato, in punto di fumus boni iuris, che:

– non è censurata la conformità della data di apertura della caccia indicata nei gravati provvedimenti regionali rispetto al primo comma dell’art. 18 della l. n. 157 del 1992;

– il parere reso dall’ISPRA, come pacificamente riconosciuto dalle parti, riveste carattere obbligatorio ma non vincolante, dal quale la Regione può discostarsi motivando adeguatamente le scelte difformi compiute (ex multis C.d.S., sez. III, 22 giugno 2018 n. 3852; T.A.R. Umbria, 26 maggio 2022 n. 341), motivazioni che appaiono ad un primo esame emergere dal documento istruttorio allegato alla gravata D.G.R. 5 agosto 2022, n. 815;

– le allegazioni di parte ricorrente circa la mancata considerazione delle ricadute dei fenomeni siccitosi dei mesi appena trascorsi e del fenomeno degli incendi sulla fauna selvatica non appaiono prima facie adeguatamente supportate da dati relativi all’incidenza di tali non negabili fenomeni sulle specie cacciabili rispetto alle quali si contesta la data di apertura della stagione venatoria;

Considerato, altresì, riguardo al rispetto del disposto del comma 1 bis dell’art. 18 l. n. 157 del 1992, che non è contestata dalla parte ricorrente l’affermazione contenuta nel citato documento istruttorio per cui «le specie oggetto di caccia che nidificano in Umbria sono tutte al di fuori del periodo riproduttivo, (che include anche le cure parentali). Di quelle indicate nel parere ISPRA: Germano reale fine periodo KC III decade agosto, Starna (III decade sett), Fagiano e Quaglia (II decade sett) per le quali il 18 settembre è la fase finale della ultima decade di riproduzione. Quindi solo queste tre specie sarebbero oggetto di caccia per una sola giornata (l’ultima), rispetto a una decade intera consentita dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, e ritenuta facoltà delle regioni da ISPRA e MITE»; ed evidenziato, inoltre, che per effetto del decreto cautelare n. 119 del 2022 l’avvio della stagione venatoria è rimasto sospeso nella giornata del 18 settembre u.s.;

Ritenuta, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, opportuna la fissazione per la discussione nel merito dell’udienza pubblica del 22 novembre 2022, così da consentire una tempestiva analisi delle questioni relative alla data di chiusura della stagione venatoria per le singole specie cacciabili, la cui complessità non consente una compiuta disamina nella sede cautelare;

Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare proposta.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 novembre 2022.

Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere

Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniela Carrarelli Raffaele Potenza

IL SEGRETARIO

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