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Marche: la Regione pubblica una nota di chiarimento del Regolamento sul piombo

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/57SULLA RESTRIZIONE ALL’INTERNO O IN PROSSIMITÀ DI ZONE UMIDE DELLE MUNIZIONI CONTENENTI PIOMBO

Nell’imminenza dell’avvio generale dell’attività venatoria per la stagione 2023-2024 appare doveroso fornire ai cacciatori marchigiani chiarimenti utili alla corretta interpretazione delle disposizioni del Regolamento UE 57/2021 sull’utilizzo e sul trasporto delle munizioni (a palla e a pallini) nelle zone umide e in prossimità di queste.

Il Regolamento europeo 57/2021, vigente in Italia tutti gli stati membri dell’Unione, vieta all’interno di zone umide e fino ad una distanza di 100 metri da queste:

➡ L’utilizzo di munizioni contenenti piombo;
➡ Avere indosso, appresso oppure trasportare con altri mezzi munizioni contenenti piombo.

La violazione delle suddette disposizioni configura un REATO PENALE.

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 57/2021 sono definite zone umide: le superfici di paludi, i pantani e le torbiere o le distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea.

Pertanto, le zone umide sono qualsiasi superficie dove c’è acqua.

In attesa di sviluppi legislativi nazionali che possano modificare tutto o in parte il contenuto del Regolamento europeo, questo è attualmente quanto in vigore.

⬇ Nota integrale pubblicata sul sito ⬇

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Caccia/News/Post/99185/CHIARIMENTO-SU-REGOLAMENTO-UE-2021-57-SU-PIOMBO-E-ZONE-UMIDE

Settore Forestazione e Politiche Faunistiche Venatorie – SDA AP/FM

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