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Lazio: approvato il disciplinare per l’esercizio venatoria nell’area contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

La Regione Lazio ha finalmente approvato, con estremo ritardo, il disciplinare sulle aree contigue. Speriamo sia l’ultima volta e, dall’anno prossimo, la Regione arrivi all’apertura della stagione venatoria con questo importante provvedimento già approvato; come puntualmente avviene nelle altre Regioni.

 

DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO VENATORIO NELL’AREA CONTIGUA DEL VERSANTE LAZIALE DEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE STAGIONE VENATORIA 2021/2022

Per la stagione venatoria 2021/2022, nell’Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2021 n. 209 recante: “Determinazione dei confini dell’Area Contigua del Parco Nazionale, d’Abruzzo, Lazio e Molise ai sensi dell’art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394”, l’esercizio venatorio è consentito nella forma della caccia controllata riservata ai soli cacciatori residenti dei Comuni del versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e della relativa Area Contigua nel rispetto di un carico venatorio di 1 cacciatore per 40 ettari.
1. Nelle more della definizione delle misure di disciplina della caccia, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della L. 394/91, al fine di garantire la salvaguardia del Camoscio appenninico e dell’Orso bruno marsicano, e di assicurare una continuità nella gestione del territorio che ricade nel versante laziale dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, sono mantenute, per la stagione corrente, le previsioni di disciplina dell’esercizio venatorio consolidate nelle precedenti stagioni venatorie compresa la suddivisione nelle seguenti Sottozone:
– Sottozona A, che, secondo quanto stabilito nel protocollo d’intesa per la salvaguardia dell’orso Marsicano sottoscritto dalla Provincia di Frosinone e dall’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise il 22 dicembre 2005, interessa una superficie complessiva di circa
2.000 ettari, ai confini con il territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise;
– Sottozona B, che interessa tutta la restante superficie.
2. Nella Sottozona A, che è individuata su base cartografica CTR 1:10.000 fornita dall’Amministrazione Regionale avvalendosi del SIRA e che è stata opportunamente tabellata dall’Amministrazione provinciale di Frosinone con l’assistenza del personale del P.N.A.L.M., è preclusa ogni forma di esercizio venatorio. La Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette metterà a disposizione delle associazioni o dei singoli cittadini che ne facciano richiesta copia di detta cartografia.
Nella Sottozona B, l’esercizio dell’attività venatoria è consentito nella forma della caccia controllata, riservata ai soli cacciatori residenti dei Comuni del versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e della relativa Area Contigua nel rispetto di un carico venatorio di 1 cacciatore per 40 ettari.
3. La Sottozona B si suddivide in:
− territorio a gestione privata della caccia (Aziende faunistico venatorie, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera a) della L.R. n. 17/1995), dove l’esercizio dell’attività venatoria è consentito dal concessionario ai soli cacciatori residenti dei Comuni del versante laziale del Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e della relativa Area Contigua nel rispetto di un carico venatorio di 1 cacciatore per 40 ettari;
− territorio a gestione programmata della caccia di competenza dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) FR1 (ricadente nel Comune di Alvito) dove l’esercizio dell’attività venatoria è consentito ai soli cacciatori residenti dei Comuni del versante laziale del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise e della relativa Area Contigua, purché iscritti al pertinente ATC, nel rispetto di un carico venatorio di 1 cacciatore per 40 ettari.
4. La caccia al Cinghiale (Sus scrofa) nell’Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è consentita unicamente nel periodo dal 1 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, secondo gli orari indicati
nel disciplinare regionale, salvo quanto previsto al successivo punto 5 5. Nei territori della Regione Lazio ricompresi nella Zona di Protezione Speciale classificata ZPS IT7120132 e denominata “Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e aree limitrofe”,
e ricadenti nell’Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, per la stagione venatoria 2021/2022 è inoltre vietato:
• esercitare la caccia al cinghiale in braccata e conseguente utilizzo esclusivo della girata e del tiro da appostamento come tecniche di caccia al cinghiale;
• esercitare l’attività venatoria nel mese di gennaio 2022, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati ed al cinghiale e quella da appostamento per due giornate alla settimana prefissate, per le ZPS, dal calendario venatorio per la stagione 2021/2022;
• esercitare l’attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, della Direttiva 2009/147/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009;
• effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati nelle aziende faunistico venatorie e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio.
6. Nelle more di un regolamento per la gestione venatoria delle specie stanziali all’interno dell’Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise che preveda l’istituzione di specifici distretti di gestione, su suggerimento dell’ISPRA viene limitato il numero di ausiliari utilizzati durante l’azione di caccia (sia nel territorio a caccia programmata, sia per la parte di competenza delle Aziende faunistico-venatorie) come di seguito riportato:
– massimo due cani da seguita per equipaggio di caccia alla Lepre europea ed alla Volpe;
– divieto di caccia alla Volpe in squadra con cani da seguita;
– massimo 2 cani da ferma o cerca per la caccia alla Beccaccia, Fagiano, Quaglia e Starna.
7. I confini dell’Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise sono determinati, ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come rappresentati nell’elaborato cartografico (Allegato A) allegato e parte integrante della richiamata DGR n. 209/2021 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 27/04/2021.
8. L’Organismo di gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) FR1, provvederà alla gestione dei piani e dei programmi di prelievo e a regolamentare, con il criterio della mobilità giornaliera, il numero dei cacciatori ammissibili, trasmettendo, con almeno due giorni di
anticipo, all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud e all’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise l’elenco mensile degli ammessi.
9. Prima dell’apertura della stagione venatoria l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud, sentito l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, definirà, nell’Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, le modalità per la rilevazione dei dati
e delle informazioni sulla popolazione di cinghiale (Sus Scrofa), anche attraverso i verbali di abbattimento.
10. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92, alla L.R. n. 17/95 e loro successive modificazioni, alla D.C.R. n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla D.G.R n. 612/2011 ed al Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2021/2022.
11. Il controllo sull’osservanza delle disposizioni vigenti nell’Area Contigua del versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è affidato agli organi previsti dalla normativa vigente.

Alleghiamo la delibera in formato pdf: decreto PNALM

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