Di seguito è allegata la risposta della Regione che afferma “la dizione «salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune» si può ritenere applicabile all’attività venatoria;
e ciò nei soli casi in cui il comune di residenza o domicilio non coincide con il comune/i amministrativo/i in cui si articola il territorio dell’ATC/CA di iscrizione o sul quale è insediato l’istituto privato (AFV/AATV) a cui si intende, previa autorizzazione, accedere;” rispondendo quindi positivamente alle richieste del mondo venatorio.
Carissimi, viste le richieste pervenute per le vie brevi si è dato seguito ad un approfondimento con l’avvocatura regionale per verificare la possibilità di svolgimento dell’attività venatoria nei giorni con restrizione arancione.
Con la presente vi invito a dare ampia informazione sia alle associazioni venatorie che alle Polizie Provinciali di quanto sotto riportato.
Lunedì 28 dicembre mattina provvederemo a formalizzare la comunicazione con nota protocollata.
in riferimento alle limitazioni agli spostamenti ed alle attività esercitabili nell’ambito delle misure – governative e regionali – di contrasto al COVID-19 nel territorio regionale, si ritiene che, nel periodo dal 28 al 30 dicembre 2020 compreso e nella giornata del 4 gennaio 2021, ove trova applicazione il regime c. d. di «zona arancione», le previsioni di deroga applicabili allo spostamento fuori dal comune di residenza o domicilio – punto A1 dell’OPGR n. 169 del 17 dicembre 2020:
«A) Misure relative allo spostamento individuale
1. Spostamenti tra comuni del Veneto
Dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione. Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale.»
possano essere riferite anche all’attività di prelievo venatorio ed agli spostamenti extra-comunali connessi per l’esercizio della stessa, in quanto la dizione «salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune» si può ritenere applicabile all’attività venatoria;
e ciò nei soli casi in cui il comune di residenza o domicilio non coincide con il comune/i amministrativo/i in cui si articola il territorio dell’ATC/CA di iscrizione o sul quale è insediato l’istituto privato (AFV/AATV) a cui si intende, previa autorizzazione, accedere;
rimangono in ogni caso applicabili tutte le restanti disposizioni in riferimento al rientro nel comune di residenza o domicilio;
e ciò anche in riferimento alle disposizioni di cui alla lettera b del comma 4 dell’articolo 3 del DPCM 3 dicembre 2020;
rimangono confermate le precedenti disposizioni operative in ordine all’attività di vigilanza volontaria ed all’attività di controllo faunistico laddove reso da operatori volontari su autorizzazione e sotto il controllo e coordinamento del personale d’istituto;
alla presente comunicazione anticipatoria seguirà una nota formale della Direzione a far data dal 28 dicembre 2020;
cordiali saluti
Ancora buon Natale a tutti voi
Gianluca Fregolent
Direzione Agroambiente Programmazione e
Gestione Ittico e Faunistico-Venatoria
Vicedirettore Area Sviluppo Economico