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Cabina di Regia Toscana: il TAR sospende moriglione e pavoncella

Il Tribunale Amministrativo della Toscana, con questa ordinanza 09-08 ord. cautelare ricorso LIPU n. 475 (rg 698-2020) ha concesso nella giornata di ieri la sospensiva sul ricorso presentato dalle associazioni dell’estremismo animalista contro il calendario venatorio, rimandando la discussione al prossimo 21 aprile. Sul terreno restano pavoncella e moriglione, escluse dal prelievo, mentre si salva il combattente. Non luogo a procedere invece sul ricorso sulla prima delibera di preapertura, quello sulle 12 tortore, infatti, il TAR, ha ritenuto chiusa la questione con la pubblicazione della delibera 1198/20 che riporta il carniere a 5 tortore giornaliere.

I danni, per fortuna sono limitati, ma resta l’amara considerazione che tutti questi ricorsi e la perdita di moriglione e pavoncella sono figli di modifiche effettuate alle bozze di delibera del Calendario Venatorio e a di preapertura approvate all’unanimità nelle videoconferenze tra Associazioni e Regione. Chi le ha promosse in separata sede, dedicando comunicati stampa ai risultati ottenuti, e chi le ha scritte dovrebbero farsi profondi esami di coscienza.

Questo l’estratto della pronuncia del TAR:

 

 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

con il ricorso introduttivo:

– della DGR 18 maggio 2020 n. 625 recante “Calendario venatorio regionale 2020-21” comprensivo di n.2 Allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, pubblicato sul BURT in data 27 maggio 2020 n.22;

– di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto. con i motivi aggiunti presentati il 28 agosto 2020:

– della DGR 25 agosto 2020 n. 1181 recante “L.R. 20/2002: Stagione Venatoria 2020 – 2021 -Apertura anticipata della caccia”;

– di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Ritenuto:

– quanto all’autorizzato prelievo delle specie moriglione e pavoncella, che il relativo motivo di gravame sia fondato, richiamata al riguardo la recente sentenza della Sezione n. 848/2020 (punto 3.3) avente ad oggetto l’impugnazione del Calendario venatorio regionale 2019-20, con la conseguenza che l’efficacia della delibera impugnata con il ricorso principale deve essere sospesa nella parte in cui si consente la caccia alle suddette due specie;

– quanto all’autorizzato prelievo della specie combattente, che la Regione Toscana abbia ammesso la cacciabilità della specie in aree diverse dalle ZSC e dalle ZPS e con limitazione del periodo della caccia e del numero di capi cacciabili, e dunque in modo da poter adeguatamente salvaguardare le esigenze di protezione della specie fatte valere dalla ricorrente, con la conseguenza che per tale parte l’istanza cautelare non possa essere accolta;

– quanto all’istanza di sospensione dell’efficacia della DGR 1181/2020, impugnata con i motivi aggiunti, nella parte in cui autorizza “il carniere giornaliero sulla specie tortora (Streptopelia turtur), in 12 capi per giornata e per cacciatore”, che debba essere dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse, essendosi la Regione successivamente adeguata alle indicazioni contenute nel decreto presidenziale del 31 agosto 2020 n. 451 limitando il carniere giornaliero a 5 capi per cacciatore;

Ritenuto pertanto che l’istanza cautelare debba essere accolta nei suddetti limiti, ovvero sospendendo gli effetti della delibera impugnata con il ricorso principale nella parte in cui consente la caccia alla pavoncella e al moriglione;

Ritenuto che le spese di lite della presente fase possano essere compensate;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), Accoglie l’istanza cautelare nei sensi e nei limiti indicati in motivazione; 

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 28 aprile 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020

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