• allevamento di selvaggina, alimentata con mangimi ottenuti dai terreni di cui dispone l’azienda;
  • concessione dell’esercizio dell’attività venatoria a terzi, dietro pagamento di un corrispettivo;
  • realizzazione di interventi agro-forestali volti a mantenere e ricostituire l’ambiente.

In premessa l’Agenzia ha ricordato che per l’imprenditore agricolo le prestazioni di servizi possono essere qualificate come attività connesse, se vengono rispettati due requisiti: soggettivo ed oggettivo. Il requisito soggettivo viene rispettato se le attività connesse e l’attività agricola principale sono svolte dallo stesso imprenditore; il requisito oggettivo è legato alla modalità di svolgimento delle prestazioni: l’imprenditore agricolo deve utilizzare prevalentemente le attrezzature o risorse che normalmente impiega nell’attività agricola principale.

Rispettati i suddetti requisiti, l’attività faunistico venatoria connessa a quella agricola, potrà essere soggetta ad Irpef in maniera forfettaria, applicando ai ricavi il coefficiente di redditività del 25%.

Riteniamo che per le medesime ragioni prese in considerazione dall’Agenzia, anche ai fini Iva sia applicabile il regime forfettario, determinando l’Imposta da versare all’Erario nella misura del 50% di quella incassata dall’esercizio delle suddette attività.