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Toscana: deliberata la deroga per lo storno

La Giunta Regionale, ha approvato ieri questa delibera che detta le regole per la caccia in deroga dello storno nella prossima stagione.

Delibera di Giunta n. 629 dell’ 11/06/2018

DELIBERA
1. di autorizzare, in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994 e per le motivazioni esposte in premessa, il prelievo in deroga da appostamento della specie storno (Sturnus vulgaris) ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a) al fine di prevenire gravi danni alle
coltivazioni agricole locali, su tutto il territorio regionale in presenza di colture ed attività agricole come indicato al punto 2, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale e nel periodo compreso tra il 16 settembre 2018 e il 16 dicembre 2018;
2. di stabilire che il prelievo in deroga dello storno (Sturnus vulgaris) deve essere effettuato con le seguenti modalità:
a. nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti, nonchè in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri;
b. in presenza del frutto pendente e nei terreni in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;
3. di stabilire in 25.000 il numero di capi di storno (Sturnus vulgaris) complessivamente prelevabili in Toscana nel 2018 in attuazione del presente provvedimento;
4. di stabilire, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno (Sturnus vulgaris) e disporre l’eventuale sospensione anticipata del prelievo, che i cacciatori provvedano a comunicare entro il 20 novembre 2018 (con le modalità che saranno comunicate sul sito web istituzionale) alla Regione Toscana il numero dei capi di storno abbattuti in deroga alla data del 10 novembre 2018;
5. di consentire il prelievo da appostamento dello storno (Sturnus vulgaris) esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un massimo di venti capi complessivi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore per l’intero periodo (1 settembre – 16 dicembre 2018) con l’uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione emiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
6. di non consentire l’uso di richiami della specie di riferimento;
7. di vietare la vendita degli storni (Sturnus vulgaris) prelevati;
8. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell’apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale; i cacciatori dovranno dare comunicazione (con le modalità che saranno comunicate sul sito web istituzionale) dei capi
complessivamente abbattuti durante la stagione venatoria, entro il 28 febbraio 2019
9. di procedere alla rendicontazione dei prelievi effettuati in applicazione del presente provvedimento nei termini previsti dalla normativa vigente;
10. di individuare la competente struttura della Giunta Regionale quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
11. di dare atto che la vigilanza sull’applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all’articolo 51 della l.r. 3/94.
12. di dare atto che l’attuazione degli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 19 bis della legge 157/1992.

STORNO DEROGA_Delibera_n.629_del_11-06-2018

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