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Toscana: Arci Caccia scrive alla Regione sul problema dei capanni nei Siti Natura 2000

Arci Caccia Toscana scrive alla Regione Toscana, riguardo all’obbligo di presentazione della pratica di Valutazione di Incidenza Ambientale a cui sono sottoposti gli appostamenti fissi ricadenti nei siti della Rete Natura 2000:

Con la L.R. n. 50/2017 art. 13 è stata modificata la L.R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio”
introducendo all’art. 136 “Attività di libera edilizia”, cioè interventi realizzabili senza titolo abilitativo,
“l’installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 34, comma 6 bis, della l.r. 3/1994, nel
sito in cui è autorizzato l’appostamento fisso per l’esercizio dell’attività venatoria ai sensi della medesima
legge regionale. I manufatti devono essere rimossi in assenza della suddetta autorizzazione;” ossia gli
appostamenti fissi per la caccia alla selvaggina migratoria che, ai sensi del citato articolo della L.R. 3/94
devono avere le seguenti caratteristiche:
6 bis. La realizzazione di eventuali manufatti nel sito in cui è stato autorizzato l’appostamento fisso nel
rispetto delle disposizioni della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del
territorio) (195) che disciplinano l’attività edilizia, è consentita a condizione che i manufatti stessi:
a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi;
b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o con
strutture tubolari non comportanti volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla
scadenza dell’autorizzazione;
c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;
d) non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
Ai sensi della L.R. 30/2015 artt. 88 e 89 gli interventi realizzati all’interno dei pSIC e dei siti della Rete Natura
2000 sono assoggettati a Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA). Peraltro la stessa Legge all’art. 91
comma 1 let. c) prevede che la Giunta Regionale “con deliberazione, definisce altresì, in base alle tipologie
di intervento ed alle caratteristiche dei siti della Rete Natura 2000, ulteriori casi di esclusione o modalità di
effettuazione semplificata della valutazione di incidenza, in armonia con le specifiche normative di settore e
in applicazione dei principi di semplificazione”.
Quindi la Giunta può prevedere casi di esclusione dalla procedura VIncA, cosa che ha fatto con Delibera di
Giunta Regionale del 12/02/2018 n. 119 (pubblicata sul BURT n.8 del 21-02-2018):“L.R. 30/2015: modalità
procedurali ed operative per l’attuazione degli articoli 123 e 123bis ed approvazione elenco di attività,
progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti natura 2000 presenti nel
territorio della Regione Toscana.”
in particolare l’allegato “A” a tale Delibera, che elenca, ai sensi del citato art. 91 L.R. 30/2015, gli interventi
ritenuti non atti a determinare incidenze significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati
istituiti i Siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana e quindi da escludersi dalla
procedura VIncA, tra i quali:
“q) interventi di realizzazione di nuovi capanni di caccia, a condizione che siano realizzati nel periodo 15
agosto – 1 marzo e che la loro esatta ubicazione sia stata prevista nella pianificazione faunistico-venatoria
vigente e nella relativa valutazione di incidenza”.
Con una nota prot. 223321 del 24/04/2018 il Responsabile del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica e Pesca in Mare ha posto un apposito quesito al Settore “Tutela della Natura e del mare”
circa tale nuova disciplina, nella fattispecie se i Piani Faunistico Venatori approvati dalle varie Province ed
attualmente vigenti siano utili ad escludere la procedura VIncA per gli appostamenti fissi ricadenti nei Siti di
Rete Natura 2000, facendo comunque presente che non è contemplato nella attività di pianificazione
faunistico venatoria il livello meramente autorizzativo della esatta ubicazione dei singoli appostamenti
all’interno del territorio agro silvo pastorale, dove invece è dato spazio alla più ampia valutazione delle aree
dove gli appostamenti fissi possono o non possono essere collocati;
La risposta a tale quesito espressa dal Responsabile del Settore “Tutela della Natura e del mare” della
Direzione Ambiente ed Energia, prot. 236644/P.130.040 del 04/05/2018, afferma la necessità che
l’ubicazione dei singoli appostamenti posti all’interno dei Siti della Rete Natura 2000 o in prossimità di essi,
debba essere sottoposta alla procedura di VIncA di cui agli artt. 88 ed 89 della LR 30/2015.
Ciò in virtù del fatto che la Delibera 119/2018 prevede una esclusione parziale a condizione che l’esatta
ubicazione dei capanni sia stata prevista nella pianificazione faunistico – venatoria e nella relativa
valutazione di incidenza.
Tuttavia nel predisporre la citata Delibera non si è tenuto conto delle caratteristiche di tali manufatti che
per loro natura hanno un bassissimo se non nullo impatto sull’ambiente. Si tratta di strutture di piccole
dimensioni, assimilabili ad esempio alle strutture derogate dal punto e) dell’Allegato A della Delibera
119/2018 quali pergolati, gazebo, arredi da giardino e piccoli manufatti con funzioni accessorie
semplicemente appoggiati o ancorati al suolo.
Sono costruiti con materiali tipo legno o al massimo strutture tubolari, non comportano volumetrie,
consumo e/o impermeabilizzazione del suolo o movimenti di terra; devono essere smantellati alla scadenza
dell’autorizzazione e le operazioni di costruzione e smantellamento sono semplici e non impattanti (non
sono necessari macchinari ma tutto avviene manualmente ed in breve tempo). Si tratta di strutture che non
impattano in nessun modo sulla vita e le attività degli animali selvatici (salvo il periodo di prelievo limitato
a specie cacciabili e secondo precise limitazioni) in quanto costruiti proprio per essere non percepibili e non
disturbanti per la fauna. Nella costruzione e nel loro utilizzo non si producono rifiuti se non le piccolissime
quantità di rifiuti solidi urbani (es. bossoli) che gli utilizzatori sono tenuti per legge a raccogliere e smaltire.
In definitiva gli appostamenti fissi di caccia sono strutture che possono rientrare a pieno titolo in quanto
previsto dall’art. 91 comma 1 lettera c) della L.R. 30/2015 in quanto non atti a determinare incidenze
significati sulle specie e sugli habitat dei siti Rete Natura 2000 né sugli obiettivi di conservazione dei
medesimi.
Una modifica della Delibera 119/2018 che inserisca gli appostamenti fissi nel regime di non applicazione
della VIncA eviterebbe un aggravio burocratico e di costi del tutto inutili alla luce delle caratteristiche di tali
strutture sopra ricordate.

Firenze, 10 luglio 2017

Nota su VIncA App.Fissi ReteNatura2000

 

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