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Lazio: approvate le preaperture 2023

La Regione Lazio ha approvato le Preaperture per la stagione 2023/24, questo il testo integrale del Decreto: DECRETO PREAPERTURA LAZIO- 2023-5800

Questo quanto decretato per una più agevole lettura:

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
1. Anticipo dell’attività venatoria:
– ai sensi delle previsioni dell’art. 34, comma 2 della L. R. 17/1995, nel territorio della Regione Lazio, con l’esclusione dei territori ricompresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), è consentito l’esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo, senza l’ausilio del cane nei giorni:
– 02 e 03 settembre 2023, alla specie: tortora (Streptopelia turtur turtur);
– 02, 03, 09 e 10 settembre 2023, alle specie: cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica).

2. L’esercizio venatorio di cui al precedente punto 1. è consentito:
ai cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio limitatamente al territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo A.T.C.;
ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dalla Regione Lazio limitatamente al territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria.
3. Nei giorni 02, 03, 09 e 10 settembre 2023 l’esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, senza l’ausilio del cane.
4. Gli appostamenti temporanei non possono essere installati prima di tre ore dall’inizio dell’orario di caccia stabilito al successivo articolo 5, il sito dell’appostamento temporaneo, al termine dell’azione di caccia, deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito.
5. L’esercizio venatorio è consentito nei giorni 02, 03, 09 e 10 settembre 2023 dalle ore 5.35 alle ore 19.40.
6. Per la specie tortora (Streptopelia turtur) è previsto un limite di carniere regionale complessivo pari a n. 5.534 capi per tutta la stagione venatoria 2023-2024, compresa la preapertura. A tal proposito la caccia alla tortora su tutto il territorio venabile regionale sarà consentita ai soli cacciatori che presentino apposita richiesta all’ATC di competenza e che ricevano l’assegnazione del numero massimo di capi abbattibili. Valutato il numero dei richiedenti, potrà essere previsto un sistema di contingentamento dei capi abbattibili per singolo cacciatore, che potrà essere inferiore ai massimi indicati nel Piano di gestione nazionale per la tortora selvatica (5 giornalieri e 15 stagionali). Nel caso che i cacciatori richiedenti l’autorizzazione per la caccia alla tortora siano superiori ai capi previsti per singolo ATC verranno autorizzati nel rispetto della cronologia delle domande presentate. Il numero dei prelievi assegnato al cacciatore è comprensivo dei prelievi eventualmente effettuati in Aziende Faunistico Venatorie. L’autorizzazione, durante l’azione di caccia, deve essere in possesso del cacciatore e a richiesta esibita agli addetti alla vigilanza venatoria di cui all’articolo 43 della L. R. 17/95. Entro, e non oltre, il 27 ottobre 2023 i cacciatori autorizzati alla caccia alla specie tortora (Streptopelia turtur) devono rendicontare gli abbattimenti eseguiti all’ATC di competenza, anche se in numero degli abbattimenti è pari a 0.
I cacciatori autorizzati al prelievo della specie tortora nella precedente stagione 2022/2023, che non hanno provveduto a rendicontare gli abbattimenti effettuati all’ATC di competenza, sono esclusi dall’assegnazione dei capi da abbattere per la stagione 2023/2024.

N. CAPI SPECIE TORTORA ABBATTIBILI PER ATC
VT 1 404
VT 2 493
RI 1 372
RI 2 199
RM 1 804
RM 2 1.359
LT 1 549
LT 2 291
FR 1 552
FR 2 511
TOTALE 5.534
7. Nei giorni 02, 03, 09 e 10 settembre 2023, il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di venti capi complessivi delle specie autorizzate, salvo quanto previsto al punto 6 per la specie tortora (Streptopelia turtur turtur).
8. Nei giorni 02, 03, 09 e 10 settembre 2023 non è consentito l’addestramento dei cani ai sensi dell’articolo 5 (Addestramento e allenamento dei cani) del calendario venatorio stagione 2023/2024;
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 e al Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2023/2024.
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il Presidente
Francesco Rocca

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