vai al contenuto principale

Campania: la Regione precisa le condizioni di addestramento cani

La Regione Campania ha ritenuto opportuno precisare le modalità in cui è consentito l’addestramento dei cani “sportivi e da caccia”

ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI SPORTIVI E DA CACCIA
Su indicazione del Consigliere del Presidente della Regione Campania agli Affari europei e Relazioni internazionali; Politiche agricole, alimentari e forestali, Caccia e Pesca; Strategie regionali di definizione del nuovo PSR (periodo 2021-2027) – Nicola Caputo.
Viste le Ordinanze:
numero 23 del 25 marzo 2020, in tema di limitazione agli spostamenti confermata dall’ordinanza n.32 del 12 aprile 2020;
numero 39 del 25 aprile 2020, riguardante l’attività motoria e il chiarimento n.25 del 4 maggio 2020;
numero 45 del 08 maggio 2020, riguardante l’attività sportiva individuale;
numero 48 del 17 maggio 2020, riguardante le disposizioni, ai sensi dell’art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;
Preso atto che nelle richiamate Ordinanze, adottate nel periodo di emergenza COVID-19, risultano dettate disposizioni generiche in materia di addestramento ed allenamento dei cani sportivi e da caccia;
Considerato, inoltre, inoltre che sia la legislazione nazionale che quella regionale hanno, fin dai loro primi atti normativi, ritenuto di primaria importanza, anche nel corso dell’emergenza da Covid19, il benessere psico-fisico dei cani da compagnia, consentendo le uscite e le passeggiate di tali animali di affezione nei pressi dell’abitazione di ciascun cittadino, mentre per i cani sportivi e da caccia tali limiti costituiscono una vera e propria negazione del loro benessere essenziale e minimale;
Si precisa, visto quanto stabilito dalle Ordinanze richiamate in epigrafe, che è consentita l’attività di addestramento ed allevamento dei cani sportivi e da caccia, esclusivamente presso le aree a ciò autorizzate, vale a dire le Zone Addestramento Cani, le Aziende Agri-Turistico Venatorie ed altri centri cinofili autorizzati, presenti sull’intero territorio regionale, senza alcuna limitazione temporale. Resta necessario che le attività di addestramento ed allenamento dei cani, nelle predette aree autorizzate, vengano espletate nel rispetto delle norme generali sull’addestramento dei cani da caccia, di cui alla specifica normativa nazionale e regionale, nonché delle disposizioni che regolano il distanziamento sociale, oltre che con l’uso della mascherina di protezione (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del Decreto Leggen°18/2020).

Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Ufficio Centrale Foreste e Caccia
Flora Della

Torna su